Chi Siamo
L’Associazione Allevatori della Regione Sardegna – associata all’A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) – è un Ente privato a carattere tecnico ed economico senza fini di lucro che svolge le proprie attività sul territorio della Regione Sardegna. L’Associazione, in precedenza A.P.A. Oristano, legalmente costituita in data 6 febbraio 1973 e riconosciuta giuridicamente con D.G.R. n. 4602 del 22 settembre 1992, assume l’attuale denominazione il 23 ottobre del 2018. Ha sede legale a Cagliari e uffici periferici a Nuoro, Oristano e Sassari ed un recapito ad Arborea.
L’Associazione – che opera nel rispetto del proprio Statuto associativo – è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche (istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale – Direzione Generale – Servizio Rapporti Internazionali e con l’Unione Europea, nazionali e regionali) con Determinazione n. 10 del 15 gennaio 2019.
LA MISSION ED I VALORI DI RIFERIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Come stabilito dall’art.4 del proprio Statuto, l’A.A.R.S. ha carattere tecnico ed economico e si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati. Per conseguire le suddette finalità, l’Associazione, ai sensi dell’art.4 del proprio Statuto:
- Promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici ed economici, costituendo anche appositi Comitati e Commissioni, eventualmente, alla occorrenza, temporanei o permanenti;
- Adempiere ai compiti ed alle funzioni che, nell’ambito della Regione e nello specifico settore produttivo, possono venirle demandati da Enti o Autorità provinciali o regionali nonché, nei limiti dell’eventuale mandato conferitole da AIA, ai compiti ed alle funzioni delegati dagli Organi di Governo e attribuiti da leggi e regolamenti dell’AIA medesima e dalle altre Associazioni nazionali;
- Provvedere all’espletamento del lavoro di miglioramento zootecnico mediante controlli delle attitudini produttive del bestiame e la tenuta dei libri genealogici;
- Assistere gli associati ed al collocamento, sia all’interno che all’esterno, di bestiame, materie prime, prodotti derivati e dei sottoprodotti da questo derivati e quant’altro necessario agli allevamenti;
- Assiste gli associati, ad ogni adempimento necessario per l’ottenimento dei contributi previsti per iniziative zootecniche ivi compresi, previa delega da parte del Socio, la riscossione ed il rilascio di quietanze liberatorie,
- Promuovere iniziative atte a migliorare la produzione foraggera e a razionalizzare l’alimentazione del bestiame nelle aziende;
- Favorisce la formazione di ‘imprese, Società, Cooperative, comitati per la valorizzazione e lo smercio di prodotti zootecnici e derivati, per l’approvvigionamento di materie utili all’allevamento e per l’impianto e la gestione di aziende zootecniche;
- Promuove accordi onde assicurare agli allevatori un credito a tasso basso per l’attuazione di iniziative legate alla produzione zootecnica e alla sua valorizzazione economica;
- Promuovere ed attuare, anche d’intesa ed in collaborazione con l’Autorità competente azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffusive del bestiame;
- Promuovere ed attuare iniziative rivolte ad elevare il livello culturale e tecnico degli allevatori ed alla formazione di maestranze specializzate;
- Organizzare congressi, convegni, concorsi, fiere e mostre, mercati ed aste zootecniche;
- Promuovere ed eventualmente gestire, in armonia con le direttive dei competenti organi pubblici, allevamenti in genere ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento della specie e razza anche di particolare pregio;
- Promuovere ed attuare iniziative di assistenza tecnica e di consulenza aziendale;
- Organizzare e gestire laboratori di analisi e centri per l’elaborazione dei dati;
- Promuovere e attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, nonché alla valutazione degli allevamenti sotto il profilo del benessere degli animali, della cura dell’ambiente e della sostenibilità;
- Svolgere azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza ed alla tracciabilità dei prodotti di provenienza degli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli allevamenti sotto il profilo del benessere degli animali, della cura dell’ambiente e della sostenibilità in genere;
- Promuove ed eventualmente attua ogni altra iniziativa ritenuta utile per il maggior potenziamento del patrimonio zootecnico regionale, nell’ambito del miglioramento genetico.
Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola, l’Associazione, quale organismo di rappresentanza e di tutela degli allevatori, collabora con l’Ente Regione, con gli Enti locali e con la Pubblica Amministrazione in genere.
Collabora, inoltre, con gli Enti e le Organizzazioni interessate al settore zootecnico.
LA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2022, N. 8
Il 12 aprile 2022 sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna è stata pubblicata la Legge regionale 11 aprile 2022, n. 8 Aiuti all’Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) grazie alla quale anche l’AARSardegna ha un riconoscimento legislativo regionale per le attività svolte.
Con tale provvedimento si è previsto all’articolo 1 che, in continuità alle disposizioni di cui all’articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), e successive modifiche e integrazioni, l’Amministrazione regionale è autorizzata, a concedere aiuti a sostegno del settore zootecnico per le attività e nelle misure di seguito elencate:
- contributi a favore dell’Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) aderente alla Associazione Italiana Allevatori (AIA) ad integrazione dei fondi statali erogati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le finalità di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), nella misura del 100 per cento delle spese da questa sostenute per garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e nella misura del 70 per cento per il regolare svolgimento dei controlli funzionali;
- contributi a favore dell’Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) per la valorizzazione del patrimonio zootecnico tramite la partecipazione degli operatori zootecnici alle mostre del settore nella misura del 100 per cento delle spese da questi sostenute.
- contributi a favore dell’Associazione Allevatori della Regione Sardegna per le spese sostenute per l’attuazione di programmi aggiuntivi di raccolta dati di interesse regionale funzionali alla selezione ed il miglioramento del bestiame di cui alla lettera a) della L.r. 8/2022 e s.m.i. ed azioni di accompagnamento sulle razze locali a rischio di estinzione di cui all’art.30 comma 7 lettera c) del reg. UE n. 2022/2472.
Inoltre, all’art. 2 si è previsto che alla gestione e all’erogazione degli aiuti provvede l’Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna).
Con successiva delibera di Giunta regionale 14/39 del 29.04.2022 sono state emanate le direttive di attuazione della LR 8/2022.
IL D.lgs n.52/2018
Dal punto di vista normativo l’attività di raccolta dati svolta dall’AARS è disciplinata dal D.lgs. 11 maggio 2018, n.52 Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (GU Serie Generale n.120 del 25-05-2018) attuativo del Reg. UE 2016/1012.
Tale decreto individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Politica agricola comune in modo da proseguire omogeneamente su tutto il territorio nazionale la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione , ricostituzione , creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica e nel rispetto del principio di separazione tra le attività di miglioramento genetico , di competenza nazionale , e di quella di consulenza di carattere generale.
L’articolo 4, commi 1 e 2 del D.lgs. 11 maggio 2018, n.52 Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (GU Serie Generale n.120 del 25-05-2018) stabiliscono che le attività inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi (Enti certificatori) al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
- a) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;
- b) sede in Italia con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull’intero territorio nazionale;
- c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;
- d) dotazione di un sistema informativo in grado di organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con l’obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica;
- e) personalità giuridica senza fini di lucro;
- f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto;
- g) riconoscimento, da parte del Ministero, quale Autorità nazionale competente, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012.
Il D.lgs. 52/2018 prevede all’art. 6 comma 1 lettera d) che Gli Enti selezionatori, per poter accedere a contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, finalizzati allo svolgimento di programmi genetici, nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, devono attuare la specializzazione delle attività e la terzietà sui dati delegando la raccolta dei dati in allevamento a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del D.lgs. 52/2018.
L’A.A.R.S., per il tramite di A.I.A. dispone di tutti i requisiti previsti dall’art. 4 comma 2 del D.lgs. 52/2018 ed infatti ha ricevuto, anche nel 2022, le deleghe alla raccolta dei dati in allevamento da parte degli Enti selezionatori che gestiscono programmi genetici che prevedono la raccolta del dato in azienda.
Organizzazione del Sistema prima (a sinistra) e dopo (a destra) l’entrata in vigore del D.lgs 52/2018