Anagrafe degli Equidi

A seguito della Legge 1° agosto 2003 n.200 e del relativo decreto 5 maggio 2006, che ha dettato le linee guida ed i principi per l’organizzazione dell’anagrafe equina, dal 1° gennaio 2007 tutti gli equidi residenti in Italia devono essere identificati ed iscritti nella Anagrafe equidi.

Al riguardo il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con circolare n. 1 del 14 maggio 2007 ha dato istruzioni all’A.I.A. per la gestione in forma temporanea e semplificata dell’anagrafe stessa. Successivamente con l’emanazione del Reg. CE 504/208 che ha definito a livello europeo la normativa per la gestione delle banche date degli equidi, recepito in Italia con DM 29.12.2009 e con il DM 29.09.2011 che ne ha dettato l’operatività (Manuale operativo), l’A.I.A. ha continuato per il tramite dell’A.A.R.S. ad identificare i soggetti definiti “comuni” o da “reddito” e quelli iscritti al Registro Anagrafico ed ai Libri Genealogici Di sua pertinenza , apportando le modifiche necessarie alla propria procedura di gestione per adeguarla alla normativa vigente.

L’art. 13 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 Ha innovato l’attuale disciplina dell’anagrafe degli equidi, stabilendo che tale materia si apposta sotto la competenza del Ministero della Salute. Nell’attesa dell’emanazione delle norme applicative, le attività stanno andando avanti come sopra illustrato.

Accanto a questa attività l’Associazione per il tramite di aia ha in essere una convenzione con il Mippaf, il quale attualmente gestisce i cavalli sportivi (ex UNIRE-ASSI) ai sensi della quale viene erogato il servizio di raccolta delle denunce di nascita ai proprietari di cavalli sportivi. la citata convenzione riguarda anche la divulgazione ai proprietari delle informative relative alla gestione degli eventi legati ai cavalli sportivi iscritti ai libri genealogici presso il Mipaaf.

Per maggiori informazioni www.anagrafeequidi.it